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Statuto della Società Genealogica Silesiana

 Capitolo I: Principi generali

                                                                                         § 1
La Società Genealogica Silesiana, nei seguenti paragrafi denominata la società, è una associazione registrata, e secondo le leggi sulle associazioni possiede personalità giuridica.
                                                                                         § 2
La Società Genealogica Silesiana è una associazione socio-culturale, raggruppante amici della genealogia e delle tradizioni familiari, secondo il principio della libera adesione, e fonda la sua azione con il lavoro volontario dei soci.
                                                                                         § 3
Campo dell'attività della società è il territorio della Repubblica Polacca e altre nazioni estere, e la sede dei suoi organi centrali è la città Wroclaw.
                                                                                         § 4
La società raggruppa cittadini della repubblica Polacca e stranieri, abitanti in Polonia e all'estero.
                                                                                         § 5
Le unità di base della società soni i circoli.
                                                                                         § 6
Worsten può essere membro di associazioni nazionali e internazionali con gli stessi o similari scopi statutari.
                                                                                         § 7
La società ha diritto di usare le insegne associative ed i suoi timbri.

Capitolo II: Scopi e azioni

                                                                                         § 8
La società si prefigge come scopo:
1) diffondere la conoscenza della genealogia,
2) iniziare ricerche genealogiche,
3) diffondere un'educazione culturale tra i soci.
                                                                                         § 9
La società realizza i suoi scopi, conformemente alle leggi esistenti, per mezzo di:
1) organizzazione di una biblioteca e di un archivio genealogico per i bisogni della società,
2) organizzazione di conferenze e seminari,
3) pubblicazione di bollettini e altre pubblicazioni riguardo temi genealogici,
4) consultazioni genealogiche,
5) collaborazione con società genealogiche, archivi
e istituti storici in Polonia e all'estero,
6) creazione e organizzazione di gruppi di studio;

7) diffusione della lingua internazionale Esperanto e di altre lingue tra i membri dell'associazione, 
8) organizzazione di qualsiasi altra attività  conforme agli scopi statutari della società.

Capitolo III: Soci, loro diritti e doveri

                                                                                         § 10
I soci dell'associazione si dividono in:
1) soci ordinari,
2) soci sostenitori,
3) soci onorari.
                                                                                         § 11
1. Membro ordinario può essere ciascuna persona fisica, che desidera realizzare gli scopi statutari della società. 
2. Possono chiedere l'adesione come socio ordinario:  
a) cittadini maggiorenni che possiedono tutti i diritti civili,  
b) persone con età compresa tra i 16 e i 18 anni,  
c) persone con meno di 16 anni che possiedono permesso scritto dei genitori o degli avente patria potestà.  
3. L'accettazione e l'annullamento dalla lista dei soci ordinari si basa sulle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.  
                                                                                         § 12
1. Socio sostenitore della società può essere ciascuna persona fisica o giuridica, la quale, per sostenere l'azione dell'associazione, ha pagato la quota d'adesione (associativa).  
2. Il socio sostenitore avente personalità giuridica, agisce nella società attraverso il suo rappresentante.  
3. L'accettazione e l'annullamento dalla lista dei soci sostenitori si basa sulle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.  
                                                                                         § 13
1. Lo stato (carica) di socio onorario viene attribuito dall' Assemblea Generale dei soci, secondo proposta del Consiglio d'Amministrazione, alle persone meritevoli per popolarizzazione della genealogia e delle tradizioni familiari.  
2. I soci onorari non pagano la quota di adesione e possiedono tutti i diritti dei soci ordinari dell'associazione.  
                                                                                         § 14  
1. Tutti i soci ordinari maggiorenni e i soci onorari possiedono diritto di voto e sono eleggibili agli organi sociali dell'associazione.  
2. Possiedono diritto di voto e sono eleggibili anche i membri con età 16-18 anni, tuttavia essi non possono essere la maggioranza negli organi dell'associazione.  
3. Ordinari, sostenitori e soci onorari hanno diritto a:  
    a) usare tutti gli aiuti dell'associazione generalmente secondo principi già accettati,  
    b) prendere ciascuna iniziativa conforme agli scopi della società e partecipare alle attività sociali,  
    c) presentare proposte relative all'attività dell'associazione.   
                                                                                         § 15
I membri della società devono:  
1) partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi statutari dell'associazione,  
2) osservare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi dell'associazione,  
3) pagare regolarmente la quota d'adesione.  
                                                                                         § 16  
1. Lo stato di socio finisce per:  
a) volontaria rescissione annunciata per iscritto al Consiglio d'Amministrazione,  
b) cancellazione dalla lista dei soci operata dal Consiglio d'Amministrazione per non aver pagato la quota annuale di adesione, calcolata dall'anno dal quale tale quota è stata pagata,  
c) espulsione decisa dal Consiglio d'Amministrazione per inosservanza dello statuto o per attività dannose all'associazione.  
2. La persona espulsa dalla lista ha diritto di appellarsi all'Assemblea Generale.
                                                                                         § 17
I membri adempiono alle loro funzioni volontariamente e senza profitto, ad eccezione delle persone assunte dalla società.

Capitolo IV: Unità di base

                                                                                         § 18
1. Le unità di base dell'associazione sono i circoli locali o gruppi aventi stessa composizione o provenienza sociale.
2. Il Consiglio d'Amministrazione fonda un circolo quando nella città o in una specifica categoria esistono almeno 10 persone.
                                                                                         § 19
1. L'organismo più alto del circolo è l'Assemblea Generale del circolo.
2. L'Assemblea Generale del circolo:
    a) autonomamente definisce il suo programma e la sua attività;
    b) rileva l'attività, secondo statuto, dei membri del circolo;
    c) riceve rapporti per l'attività del Direttivo del circolo e dà la sua approvazione;
   d) elegge il Direttivo del circolo in numero di 3-5 persone.

                                                               
                        
  § 20
1. Il Direttivo del circolo elegge al suo interno il presidente, il segretario e il cassiere.
2. Il Direttivo del circolo resta in carica nel periodo che intercorre tra le Assemblee Generali e la sua durata è di 2 anni.
3. Il Direttivo del circolo ha competenza per:
a) programma e piano d'azione per la realizzazione delle decisioni dell'Assemblea Generale;
b) collaborazione con organizzazioni e associazioni nello stesso campo di lavoro;
c) nomina di commissioni specifiche;
d) convocazione delle assemblee del circolo.

Capitolo V: Organi Sociali

                                                                                         § 21  
1. Gli organi sociali della società sono:  

    a) l'Assemblea Generale,  
    b) il Consiglio d'Amministrazione,  
    c) la Commissione dei Revisori.  
2. Il mandato di tali organi è di tre anni.

Assemblea Generale

                                                                                         § 22
1. Il più alto organo della società è l'Assemblea Generale.  
2. L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.  
                                                                                         § 23  
1. L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni tre anni dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Consiglio d'Amministrazione informa i membri circa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale minimo 21 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
                                                                                         § 24  
1. L'assemblea Generale Straordinaria è convocata:  
   a) per decisione del Consiglio d'Amministrazione;  
   b) dietro richiesta della Commissione dei Revisori;  
   c) dietro richiesta scritta da 1/3 dei membri.  
2. Nei casi descritti nel punto 1, comma b,c, l'Assemblea Generale ha luogo non più tardi di 90 giorni dalla ricezione della richiesta.  

                                                               
                        
  § 25
L'Assemblea Generale ha competenza per:
1) studio completo delle varie azioni dell'associazione;
2) definizione delle principali attività;  
3) l'esaminare e l'approvazione dei rapporti del Consiglio d'Amministrazione e della Commissione dei Revisori;
4) prendere decisioni per i problemi presentati dal Consiglio d' Amministrazione, dalla Commissione dei Revisori e dai membri;  
5) elezione del Consiglio d'Amministrazione e della Commissione dei Revisori;  
6) decisioni riguardo modifiche dello statuto;  

7) elezione dei soci onorari;
8) l'esaminare gli appelli delle persone espulse dall'associazione;

9) decisione nel caso di liquidazione della società.

                                                                                         § 26 
1. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese per semplice maggioranza dei voti con presenza di almeno 1/2 dei membri in prima convocazione, e indipendentemente dal numero dei presenti in seconda convocazione, con eccezione delle decisioni relative allo statuto e allo scioglimento dell'associazione.    
2. L'elezione degli organi sociali dell'associazione sono effettuate per scrutinio pubblico; eccezionalmente, se l'Assemblea Generale lo decide, per scrutinio segreto.

Consiglio d' Amministrazione

                                                                                         § 27
1. Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da 5-7 persone ed elegge nel suo interno il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il cassiere.  
2. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica nel periodo che intercorre tra le Assemblee Generali.  
3. Il Consiglio d'Amministrazione può cooptare al suo interno nuovi consiglieri al posto dei consiglieri dimissionari in numero non superiore di 1/2 della consistenza risultante dall'elezione.  
                                                                                         § 28
Al Consiglio d'Ammistrazione appartiene la competenza della:  
1) guida della complessa attività dell'associazione e della relazione della sua attività prima dell' Assemblea Generale;  
2) nascita e scioglimento di gruppi locali o di gruppi aventi stessa composizione e provenienza sociale;
3) decisioni riguardo i beni dell'associazione;  
4) dell'esaminare le proposte e le raccomandazioni della Commissione dei Revisori;  
5) nomina e licenziamento degli impiegati dell'ufficio amministrativo-finanziario dell'associazione;  
6) nomina ed espulsione dei membri dell'associazione;  
7) convocazione delle Assemblee Generali;  
8) del rappresentare l'associazione in ambito esterno nel campo della sua attività;   
9) definizione della quota associativa;  
10) nomina e scioglimento di commissioni costanti o per problemi temporanei e temi specifici;
11) accettazione di regolamenti organizzatori a finanziari.
                                                                                         § 29  
1. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione avvengono secondo le necessità, tuttavia non meno di una volta ogni tre mesi.  
2. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese per maggioranza semplice dei voti con presenza di 1/2 dei consiglieri. In caso di parità decide il voto del presidente.

Commissione dei Revisori

                                                                                         § 30  
1. La Commissione dei Revisori è formata da 3 persone ed elegge nel suo interno il presidente ed il segretario .  
2. Alla Commissione dei Revisori appartiene la competenza per:  
a) controllare almeno una volta l'anno l'attività e soprattutto la gestione finanziaria dell'associazione;  
b) inviare al Consiglio d'Amministrazione le proposte e le raccomandazioni risultanti dal controllo e chiedere chiarimenti;  
c) relazionare durante l'Assemblea Generale e presentare le conclusioni relative all'approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione uscente.  
3. I membri della Commissione dei Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo.

Capitolo VI: Patrimonio della società

                                                                                         § 31
1. Il patrimonio della società consiste in beni immobili, mobili, diritti e fondi, come per esempio attività in contanti e in conti bancari.  
2. Fondi della società consistono in:  
    a) quote associative;  
    b) proventi dall'attività secondo lo statuto della società;  
    c) proventi della gestione economica-finanziaria;  

    d) donazioni e lasciti;  

    e) sovvenzioni.  
3. I proventi dell'associazione sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione.  
4. Per la validità degli atti e dei documenti della società sono necessarie due firme: dei presidente o vice-presidente e segretario o cassiere.

Capitolo VII: Modifiche dello statuto e liquidazione della società

                                                                                         § 32
1. Le decisioni per le modifiche e la messa in liquidazione dell'associazione sono prese dall'Assemblea Generale con maggioranza di 2/3 dei voti con presenza di almeno 1/2 dei membri aventi diritto di voto. Si lascia la possibilità di voto per corrispondenza riguardo le summenzionate problematiche.  
2. Nel caso di liquidazione dell'associazione, l'Assemblea Generale decide per la destinazione del patrimonio e nomina una Commissione di massa in Liquidazione. 

Società Genealogica Silesiana è registrata nel registro delle associazioni secondo il Tribunale Regionale in Wroclaw del 26 di maggio 1992. Numero della registrazione: Rej. A St. 252/92. Registrazione affermativa in Tribonale Distrettuale Wrocław-Fabryczna il 16 ottobre 2001. Numero della registrazione: KRS 0000053876.


Aggiornamento: febbraio 2005

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Codifica: Unikodo UTF-8

Aktualigo: februaro 2005

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